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Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 31/03/2007 (Rv. 598468 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno di cui all'art.1591 cod.civ. - Onere probatorio del locatore - Prova presuntiva - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598468-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In materia di danni per ritardata restituzione ex art.1591 cod.civ., trattandosi di responsabilità del conduttore di natura contrattuale, il danno deve essere rigorosamente provato nella sua esistenza e nel suo preciso ammontare dal locatore; a tal fine è utilizzabile qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, le quali non solo devono essere gravi precise e concordanti, ma debbono essere anche idonee a provare in concreto il danno del locatore, non essendo sufficiente invocarle in astratto, al solo scopo di provare un maggior canone di mercato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che il danno non era dimostrato neppure ricorrendo alla prova presuntiva dal momento che non poteva dedursi da alcun elemento "noto" l'esistenza di operatori del settore disposti a pagare nel corso degli anni 1989-1990 somme maggiori di quelle corrisposte dal comune a titolo d'indennità sostitutiva di canoni locativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)