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Sez. 2, Sentenza n. 45 del 06/01/1979 (Rv. 396064 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE - CONDIZIONI - CONFERIMENTO DI UN INCARICO FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTO SCRITTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396064-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE - CONDIZIONI - CONFERIMENTO DI UN INCARICO FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTO SCRITTO - RILEVANZA - LIMITI.*

Perche sorga il diritto del mediatore alla provvigione e sufficiente la prova che l'affare sia stato concluso per effetto del suo intervento e che la sua attivita, nota ai contraenti, sia stata da loro, anche implicitamente, accettata. A tal fine, pertanto, non e necessario il conferimento di alcun incarico formale, con atto scritto, giacche questo acquista Rilevanza solo agli effetti della misura della provvigione e sulla sua ripartizione a carico delle parti contraenti, in quanto, solo in Mancanza di un accordo tra le parti, tale misura viene determinata facendo ricorso alle tariffe professionali o agli Usi o, in via sussidiaria, dal giudice secondo equita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)