Sez. 2, Sentenza n. 3154 del 13/05/1980 (Rv. 406946 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
MEDIAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il rapporto di mediazione ha natura contrattuale, sia nel caso in cui gli interessati conferiscano preventivamente l'incarico al mediatore, sia nel caso in cui accettino comunque l'attivita da lui prestata, in quanto, in entrambi i casi, trae origine e fondamento dalla volonta dei soggetti, manifestata esplicitamente o implicitamente, mediante fatti concludenti. Ne consegue che il rapporto di mediazione non puo configurarsi - e non sorge quindi il diritto alla provvigione - qualora le parti, pur avendo concluso lo affare grazie all'attivita del mediatore, non siano state messe in grado di conoscere (ed abbiano pertanto potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal predetto e non siano state percio messe in condizione di valutare l'opportunita o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri, come nel caso in cui il mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della qualita in cui egli si e ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare. (Conf 45/79, mass n 396064; (Conf 325/77, mass n 383869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)