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Sez. 2, Sentenza n. 3057 del 09/05/1980 (Rv. 406822 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITA DI INTERPOSIZIONE PER FACTA CONCLUDENTIA - SUFFICIENZA - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406822-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITA DI INTERPOSIZIONE PER FACTA CONCLUDENTIA - SUFFICIENZA - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - CONDIZIONE.*

Per l'esistenza del contratto di mediazione non occorre un esplicito incarico ed un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte anche per facta concludentia abbia accettata l'attivita di interposizione del mediatore, ma il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo quando il negozio sia concluso per effetto del suo intervento, quando cioe la conclusione dell'affare sia in relazione causale con l'opera da lui svolta. (V 45/79, mass n 396064; (V 5929/78, mass n 395752).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)