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Sez. 6, Sentenza n. 7761 del 07/07/1997 Ud. (dep. 05/08/1997) Rv. 209749 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 328 cod. pen. - Necessità che sia accertato l'obbligo principale di compiere l'atto sollecitato - Esclusione - Elemento materiale del reato - È integrato dall'omesso compimento dell'atto richiesto e dalla mancata esposizione delle ragioni del ritardo.
Stato
decisa il 1997-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209749-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

In tema di omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., è erroneo ritenere che l'"obbligo di informazione" dovuto all'interessato sia ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza dell'"obbligo principale di compiere l'atto". Ai fini della integrazione della fattispecie in questione ciò che viene in rilievo non è tanto la omissione dell'atto, ma la inerzia del soggetto attivo sia nel compiere l'atto richiesto sia nello esporre le ragioni del ritardo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)