Sez. L, Ordinanza n. 2855 del 05/02/2009 (Rv. 606405 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Deposito dei contratti collettivi - Assolvimento del relativo onere - Mediante deposito, in allegato al ricorso, dei fascicoli di parte del primo e secondo grado - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - non può dirsi soddisfatto con il deposito, oltre il termine di cui all'art. 369, comma 1, dei fascicoli di parte di primo e secondo grado, contenenti il contratto, per estratto, in allegato al ricorso di primo grado, a nulla rilevando che il contratto sia stato depositato, a sua volta, dal ricorrente incidentale, atteso che, ove venisse ammessa tale equipollenza nella produzione, verrebbe disattesa la lettera del citato art. 369, che sancisce l'improcedibilità, senza eccezioni..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)