Sez. L, Sentenza n. 20484 del 25/07/2008 (Rv. 604542 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Contratto collettivo - Denunciata interpretazione di una norma contrattuale - Inapplicabilità, "ratione temporis", dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - Riproduzione del contenuto della disposizione contrattuale - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione, per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, di una norma della contrattazione collettiva, il ricorrente - ove sia inapplicabile, "ratione temporis", l'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - ha, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., l'onere di riprodurre le clausole del contratto collettivo od individuale di cui sostiene l'errata interpretazione, senza che detta riproduzione possa essere sostituita dal rinvio agli atti processuali (fattispecie relativa a premio di produttività previsto dall'art. 49 del c.c.n.l. nazionale di categoria e asseritamente negato dall'accordo integrativo aziendale, non riprodotto in ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)