Sez. 3, Sentenza n. 20237 del 07/02/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 259644 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Poteri officiosi di integrazione probatoria - Esercizio da parte del giudice - Limiti - Individuazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. in qualsiasi momento e può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è subordinato l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato condizionato nel quale i poteri officiosi di integrazione probatoria erano stati esercitati al momento della pronuncia dell'ordinanza ammissiva del rito speciale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)