Sez. 3 - , Ordinanza n. 27057 del 21/09/2023 (Rv. 668672 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Legge n. 298 del 1974 - Derogabilità della tariffa minima ex art. 13 d.m. 18 novembre 1982 - Forma scritta “ad substantiam” - Idoneità della fattura emessa dal vettore a rappresentare la forma scritta dell’accordo - Esclusione - Fondamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
Nel regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada, dettato dalla l. n. 298 del 1974, ai fini della derogabilità della tariffa minima, ex art. 13 del d.m. 18 novembre 1982, la forma scritta dell'accordo è requisito richiesto "ad substantiam", con la conseguenza che deve escludersi l'inidoneità della fattura emessa dal vettore - sulla base di bolle di accompagnamento delle merce contenenti riferimenti ad accordi in deroga - a rappresentare la forma scritta dell'accordo, non essendo surrogabile l'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie.
Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 CORTE COST., DM min. ITR 18/11/1982 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)