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Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016 (Rv. 639060 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Sottoscrizioni delle parti contenute in documenti distinti - Ricorrenza della forma scritta "ad substantiam" - Condizioni - Collegamento inscindibile tra i due documenti - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639060-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE

Il requisito della forma scritta "ad substantiam" nei contratti è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento inscindibile tra questi ultimi, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)