Sez. L, Sentenza n. 3490 del 23/05/1986 (Rv. 446435 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - NECESSITÀ DEL RIESAME DELLA SITUAZIONE DI FATTO - LIMITI DELL'INDAGINE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - NECESSITÀ DEL RIESAME DELLA SITUAZIONE DI FATTO - LIMITI DELL'INDAGINE.*
Nell'ipotesi in cui la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e la corretta applicazione di tali norme richieda un riesame della situazione di fatto, il giudice del rinvio deve contenere l'indagine sul fatto nei limiti assegnatigli dalla sentenza rescindente, essendo la indagine stessa destinata a sorreggere l'applicazione del principio di diritto indicato dal giudice di legittimità. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di rinvio il quale - pur dovendo soltanto accertare la sussistenza, o meno, di una situazione di rischio precostituito ai fini della validità della Costituzione del rapporto di Assicurazione i.V.S. - aveva esteso l'accertamento alla situazione verificatasi dopo la Costituzione del rapporto stesso escludendo che l'originaria capacità di guadagno del lavoratore assicurato avesse subito modifica alcuna). (V 2948/83, mass n 427860; (V 6293/81, mass n 417095).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)