Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 29/04/1983 (Rv. 427860 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO SECONDO CUI IL GIUDICE DI RINVIO DEVE ATTENERSI AGLI ACCERTAMENTI GIÀ COMPIUTI DAL GIUDICE CHE HA EMESSO LA SENTENZA CASSATA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RICONCILIAZIONE TRA CONIUGI SEPARATI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO SECONDO CUI IL GIUDICE DI RINVIO DEVE ATTENERSI AGLI ACCERTAMENTI GIÀ COMPIUTI DAL GIUDICE CHE HA EMESSO LA SENTENZA CASSATA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RICONCILIAZIONE TRA CONIUGI SEPARATI.*
Il principio, secondo il quale, a seguito dell'accoglimento del ricorso per Cassazione per violazione di legge, il giudice di rinvio, nell'applicare il criterio di diritto enunciato dalla suprema Corte, deve attenersi agli accertamenti già compiuti dal giudice che ha emesso la sentenza cassata, trova deroga per le nuove questioni di fatto il cui esame si renda necessario in dipendenza della impostazione giuridica della causa contenuta nella sentenza di Cassazione. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha affermato il potere-dovere del giudice di rinvio di indagare sulla ricorrenza o meno di una riconciliazione fra coniugi separati per effetto di dichiarazione espressa dei medesimi, tenuto conto che tale accertamento era stato pretermesso nella precedente sentenza di merito, sulla base del presupposto di diritto della configurabilità di una riconciliazione solo in conseguenza di un effettivo ripristino del consorzio familiare, e che questa sentenza era stata cassata per violazione dell'art. 157 cod. civ., nella parte in cui prevede la riconciliazione anche a seguito di espressa dichiarazione). (V 6293/81, mass n 417095).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)