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Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 26/11/1981 (Rv. 417095 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - NUOVE QUESTIONI DI FATTO - ESAMINABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417095-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - NUOVE QUESTIONI DI FATTO - ESAMINABILITÀ - CONDIZIONI.*

A seguito dell'accoglimento del ricorso per Cassazione per violazione di legge, l'Obbligo del giudice di rinvio, in Sede di applicazione del principio di diritto enunciato, di attenersi agli accertamenti ed alle valutazioni di fatto compiute dal giudice che ha emesso la sentenza cassata, trova deroga con riguardo alle nuove questioni di fatto, il cui esame si renda necessario, al fine di detta applicazione, in relazione alla diversa impostazione giuridica data alla controversia dalla suprema Corte. (V 1478/76, mass n 380210.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)