Sez. U, Sentenza n. 2235 del 05/06/1975 (Rv. 376032 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - MANSIONI EFFETTIVE SUPERIORI ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - MANSIONI EFFETTIVE SUPERIORI ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La controversia in cui si discuta se il dipendente di un istituto bancario, avente la natura di ente pubblico economico (nella specie, il Banco di Sicilia), abbia o meno, esercitato incombenze superiori a quelle inerente alla qualifica professionale attribuitagli ed abbia, pertanto, maturato, in base al regolamento interno dell'ente datore di lavoro, il diritto alla promozione a capo ufficio, appartiene alla giurisdizione ordinaria, in quanto e ad essa estranea ogni contestazione sulla legittimita dell'Esercizio del potere organizzatorio spettante al suddetto ente, essendo la domanda proposta dall'attore fondata sulle stesse norme di organizzazione interna adottate da tale ente in materia di riparto delle mansioni tra le varie qualifiche del personale. (V 2158/75).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)