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Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 25/08/1997 (Rv. 507071 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - CONTENUTO | Ordinanze del tribunale in tema di compensi a periti e consulenti - Natura e forma del provvedimento - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Sottoscrizione dell'ordinanza - Anche da parte del giudice relatore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507071-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - CONTENUTO

L'ordinanza emessa dal tribunale a norma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 (resa, in tema di liquidazione a periti e consulenti, in camera di consiglio ed in presenza di più parti), pur incidendo, con carattere di definitività, su diritti soggettivi (ed essendo, conseguentemente, assoggettabile al rimedio processuale del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., per mancata previsione di altri e diversi mezzi di impugnazione), conserva la propria veste formale di provvedimento collegiale ordinatorio che, come tale, ed a prescindere dalla natura sostanziale di sentenza, va sottoscritto, a norma dell'art. 134 cod. proc. civ., dal solo presidente, e non anche dal giudice relatore.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)