Sez. 2, Sentenza n. 12146 del 29/10/1999 (Rv. 530825 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Liquidazione degli onorari di arbitro - Ordinanza del Presidente del Tribunale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost. avverso l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 814, secondo comma cod.proc.civ. provvede alla determinazione del compenso degli arbitri, trattandosi di provvedimento decisorio, in quanto diretto a risolvere il conflitto di interessi tra creditori - gli arbitri - e debitori - le parti del procedimento arbitrale - e definitivo, non essendo impugnabile né modificabile o revocabile ad opera del giudice che l'ha emesso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)