Sez. 2, Sentenza n. 10250 del 16/10/1998 (Rv. 519765 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Reclamo - Ordinanza dal tribunale emessa ex art. 11 della legge 319 del 1980 in tema di liquidazione del compenso al perito - Natura ordinatoria - Conseguenze - Partecipazione al collegio del giudice che aveva emesso il decreto di liquidazione oggetto del reclamo - Legittimità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
L'ordinanza emessa dal tribunale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980, a seguito di reclamo avverso il decreto del giudice istruttore di liquidazione del compenso al perito, pur incidendo su diritti soggettivi (ed essendo, conseguentemente, assoggettabile al rimedio processuale del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.), conserva la propria veste di provvedimento collegiale ordinatorio a prescindere dalla natura sostanziale di sentenza, così che il reclamo predetto non si atteggia come mezzo di impugnazione, da devolvere necessariamente ad un organo giudiziario diverso da quello che abbia pronunciato il contestato decreto di liquidazione, bensì come strumento di opposizione destinato a fare acquisire a tale provvedimento carattere di definitività, con la conseguenza che il giudice istruttore autore del decreto di liquidazione deve far parte del collegio che si pronunzia sul relativo reclamo come in ogni altro caso di reclamo avverso suoi provvedimenti.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)