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Sez. L, Sentenza n. 2062 del 05/06/1976 (Rv. 380884 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N 533 DEL 1973 AVVERSO SENTENZA DEL PRETORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA DELLA NORMA TRANSITORIA EX ART 20 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380884-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N 533 DEL 1973 AVVERSO SENTENZA DEL PRETORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA DELLA NORMA TRANSITORIA EX ART 20 - ESCLUSIONE.*

In tema di controversie di lavoro, la nozione di 'giudizi pendentì alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 (13 dicembre 1973), per i quali l'art 20 secondo comma della legge medesima stabilisce l'operativita delle norme di Competenza anteriormente vigenti, va intesa con riferimento al singolo grado del giudizio e non all'intero procedimento. Da cio consegue che la Competenza a decidere sull'impugnazione avverso sentenza del pretore spetta alla Corte di appello, ai sensi di detta disposizione (in relazione all'art 450, vecchio testo, cod proc civ), solo se l'impugnazione medesima sia stata proposta prima dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973, mentre, se proposta successivamente, spetta al tribunale, ai sensi dell'art 433 (nuovo testo) cod proc civ e per effetto della sua immediata applicabilita ai giudizi in corso (primo comma del citato art 20). A tale conclusione non osta la disposizione transitoria di cui al quarto comma dell'art 20, la quale stabilisce che 'l'appello e proposto avanti la Corte di appellò, trattandosi di disposizione riferibile alla sola ipotesi di causa decisa in primo grado dallo istruttore del tribunale in funzione di giudice monocratico del lavoro, (terzo comma), ovvero dal tribunale nella sua composizione ordinaria. (Conf 2630/75, mass n 376589; (Conf 2035/75, mass n 375751; (Conf 1388/75, mass n 374933).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 450, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)