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Sez. 1, Sentenza n. 9052 del 03/11/1994 (Rv. 488360 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Azienda appartenente ad impresa dichiarata fallita - Trasferimento all'aggiudicatario dell'asta - Affittuario dell'azienda - Reclamo al Tribunale fallimentare - Proposizione - Provvedimento sul reclamo - Diritto di prelazione dell'affittuario - Diniego - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488360-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare, nel rigettare il reclamo proposto dall'affittuario di azienda appartenente ad impresa dichiarata fallita contro il decreto con il quale il giudice delegato ha disposto il trasferimento della medesima azienda all'aggiudicatario dell'asta, non si limita ad affermare la regolarità degli atti esecutivi posti in essere nello svolgimento della procedura concorsuale, ma neghi il diritto di prelazione ex art. 3 n. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 vantato dal reclamante, avendo una portata decisoria su una questione di diritto soggettivo ed essendo suscettibile di acquistare efficacia definitiva sul punto, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)