Sez. 5, Sentenza n. 13952 del 24/06/2011 (Rv. 618447 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Consegna della vettura per rivendita - Mancata comunicazione all'ACI, da parte del rivenditore, dei dati del veicolo - Conseguenze - Applicabilità, per il proprietario, dell'esenzione temporanea dal pagamento del tributo, ex art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 - Esclusione - Responsabilità del rivenditore verso il proprietario - Configurabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE
In tema di tassa di possesso degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita ad un'impresa abilitata al suo commercio (nella specie, attraverso una procura irrevocabile a vendere), la mancata tempestiva comunicazione all'ACI, da parte di quest'ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna impedisce al proprietario di godere dell'esenzione temporanea dal tributo ai sensi dell'art. 5, commi da 43 a 48, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con modifiche nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l'obbligo del pagamento del tributo, mentre l'omissione dell'impresa consegnataria del veicolo medesimo può costituire fonte di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale a seconda dei casi) nei confronti del proprietario stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)