Sez. 1, Sentenza n. 4616 del 06/03/2015 (Rv. 634627 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Fallimento dell'appaltatore - Scioglimento del contratto di appalto con effetto "ex nunc" - Conseguenze - Diritto del curatore di chiedere il corrispettivo per le opere eseguite - Sussistenza - Committente - Eccezione di inadempimento - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE
Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto "ex nunc" a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 81 legge fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2006, n. 5), con la conseguenza che al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore; il committente non può, invece, invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 cod. civ. in materia di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora risolto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1672, Legge Falliment. art. 81, Legge 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)