Sez. 1, Sentenza n. 2687 del 06/11/1967 (Rv. 330139 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZA DELLA LEGITTIMAZIONE - SINDACATO DI PURA LEGITTIMITA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZA DELLA LEGITTIMAZIONE - SINDACATO DI PURA LEGITTIMITA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO.*
La questione circa la identificazione dei soggetti del rapporto sostanziale controverso non concreta una questione di legittimazione ma una questione di merito, con la conseguenza che, in ordine a tale questione, la Corte di Cassazione non puo esercitare quegli ampi poteri che le sono riconosciuti in tema di errores in procedendo, ma solo il normale Sindacato di legittimita, e che inoltre ogni discussione in ordine alla medesima resta preclusa quando non sia stata dedotta specifica doglianza in Sede di appello. (Cfr.712-65, 672-66, 1220-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)