diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3452 del 22/10/1969 (Rv. 343560 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA - IDENTIFICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - RIESAME IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343560-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA - IDENTIFICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - RIESAME IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione intesa non come diritto potestativo ad ottenere una sentenza favorevole, ma come potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, e deve, percio, essere tenuta distinta dalla reale titolarita attiva o passiva del rapporto sostanziale oggetto della controversia. Non costituisce questione di legittimazione ma di merito, quella in materia di espropriazione per pubblico interesse relativa alla identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'indennita, con la conseguenza che in ordine a tale questione ogni possibile riesame nel giudizio di Cassazione resta preclusa quando non sia stata dedotta specifica doglianza in appello. (V 2687-67, massima n 330139).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)