diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5932 del 05/03/2008 (Rv. 602061 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di ramo d'azienda - Cessione di lavoratori addetti ad un medesimo ramo aziendale - Condizioni - Consenso dei lavoratori trasferiti - Necessità - Esclusione Preminenza al diritto al mantenimento del posto di lavoro - Rispondenza ai principi fondamentali della disciplina comunitaria in materia di liberta di scelta del lavoratore - Riconoscimento della facoltà di recesso - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602061-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., anche prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 18 del 2001, è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro - e non un'ipotesi di mera cessione - che non abbisogna del consenso del contraente ceduto ex art. 1406 cod. civ. Né tale soluzione si pone in contrasto con i principi fondamentali della disciplina comunitaria in materia di libertà del lavoratore nella scelta del datore di lavoro, in quanto la legislazione nazionale, nell'assegnare una preminenza al diritto al mantenimento del posto lavoro secondo criteri di stabilità e sicurezza e con le garanzie previste dall'ordinamento lavoristico nazionale ed internazionale, ha comunque garantito anche la libertà di scelta del lavoratore, riconoscendogli piena facoltà di recesso senza danno. (Nel caso di specie, in cui un gruppo di lavoratori contestava la cessione dei propri rapporti di lavoro ad un nuovo datore, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, accertato che era stato ceduto un ramo di azienda di per sé autonomo consistente nell'intero servizio esattoriale di un istituto di credito, i cui addetti erano già sottoposti al regime, normativo e retributivo, proprio del settore esattoriale e che, nel trasferimento, conservavano il livello retributivo e di anzianità senza alcun pregiudizio patrimoniale o di carriera, né correvano rischi di solvibilità restando la nuova azienda integralmente posseduta e controllata dalla banca, ha ritenuto che il trasferimento dei rapporti di lavoro non richiedesse il previo consenso dei lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)