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Sez. 5, Sentenza n. 4263 del 15/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233625 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dal P.M. con una indicazione generica delle cose da sequestrare - Convalida - Necessità - Omessa convalida - Ricorso al Tribunale del riesame - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233625-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod.proc.pen., ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che, qualora il P.M. - delegando la polizia giudiziaria e indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata - disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod.proc.pen., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ipotesi, qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, comma secondo, cod.proc.pen., l'interessato potrà invece avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)