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Sez. 2, Sentenza n. 12263 del 27/02/2008 Cc. (dep. 19/03/2008) Rv. 239752 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Operato dalla P.G. - Indicazione generica delle cose da sequestrare - Convalida - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239752-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod.proc.pen., ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. (Nella specie la Corte ha tuttavia precisato che rispetto alla generica dizione "quanto rinvenuto", ha valenza invece di indicazione specifica il riferimento ad un genere particolare di cose che presentino determinate caratteristiche come gli effetti bancari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)