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Sez. 3, Sentenza n. 26201 del 05/05/2010 Cc. (dep. 09/07/2010) Rv. 247695 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME | Inammissibilità della richiesta di riesame - Affermazione di illegittimità del sequestro impugnato - Condanna alle spese del ricorrente - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247695-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME

Non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede di riesame, pur dichiarata la richiesta inammissibile, sia comunque accertata l'illegittimità'del sequestro impugnato. (Fattispecie in cui il Tribunale, pronunciando sulla richiesta di riesame avverso decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., aveva rilevato la genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, affermando così che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria con conseguenti inammissibilità della richiesta di riesame e diritto dell'interessato di ottenere la restituzione dei beni per mancata convalida del P.M).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)