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Sez. L, Sentenza n. 6741 del 19/03/2010 (Rv. 612474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Erogazione del trattamento di integrazione salariale - Svolgimento di attività lavorativa suscettibile di produrre reddito - Decadenza - Natura dell'attività lavorativa - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di cassa integrazione guadagni, ai fini della decadenza del diritto al trattamento integrativo salariale è sufficiente lo svolgimento di una attività lavorativa suscettibile di produrre reddito, restando irrilevante che si tratti di attività non retributiva o che l'attività sia qualificabile come autonoma o subordinata, dovendosi ritenere che la "ratio" dell'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 788 del 1945, applicabile "ratione temporis", sia quella di evitare l'erogazione del trattamento integrativo in concomitanza con lo svolgimento di un'attività sostitutiva di quella sospesa.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)