Sez. L, Sentenza n. 5720 del 10/03/2009 (Rv. 607758 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Erogazione del trattamento di integrazione salariale - Incompatibilità con qualunque attività lavorativa suscettibile di produrre reddito - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni, dalla "ratio" dell'art. 8, commi quarto e quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, si desume l'incompatibilità del trattamento di integrazione salariale con qualunque attività lavorativa suscettibile di produrre reddito per chi la svolge, anche se in concreto non ne risulti l'effettivo conseguimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto rilevante, per escludere la decadenza dal diritto al trattamento di CIGS, la circostanza che il lavoratore non avesse percepito compensi o utili per l'attività svolta a vantaggio della società di capitali di cui era socio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)