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Sez. L, Sentenza n. 14196 del 14/06/2010 (Rv. 613629 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Art. 8, comma 4, del d.l. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988 - Incompatibilità del trattamento con qualsiasi attività di lavoro autonomo - Applicabilità - Partecipazione ad attività di impresa - Conseguenze - Mancata comunicazione preventiva all'INPS della situazione relativa all'incompatibilità - Decadenza dal beneficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613629-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

In tema di integrazione salariale, l'incompatibilità del trattamento con qualsiasi attività di lavoro autonomo - stabilita dall'art. 8, comma 4, del d.l. n. 86 del 1988, convertito in l. n. 160 del 1988 - trova applicazione anche con riferimento alla partecipazione ad attività di impresa, ancorché questa non sia inquadrabile nel lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 cod. civ. e ss. Ne consegue che, anche con riferimento all'anzidetta situazione, si applica il principio di cui al comma 5 del medesimo articolo, secondo il quale il lavoratore che non adempia all'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS dello svolgimento di attività lavorative che possono risultare incompatibili con la percezione del trattamento economico decade dal beneficio rispondendo detta comunicazione alle finalità di consentire all'INPS la verifica circa la compatibilità dell'attività svolta con il perdurare del rapporto di lavoro, che costituisce il presupposto dell'integrazione salariale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)