Sez. 4, Sentenza n. 46044 del 15/10/2003 Ud. (dep. 28/11/2003) Rv. 226725 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Concomitanza di impegni - Nomina del sostituto - Impossibilità - Onere di prova gravante sul difensore.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
In tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore l'onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare e di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., e il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)