Sez. L, Sentenza n. 3108 del 30/03/1994 (Rv. 485993 - 01)
Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione | Estinzione per mancata riassunzione davanti al giudice indicato come competente - Effetto interruttivo sospensivo della prescrizione - Esclusione - Effetto interruttivo istantaneo - Sussistenza.
Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione
Anche nel caso in cui il processo si estingua perché non è stato tempestivamente riassunto davanti al giudice indicato come competente nella sentenza che ha dichiarato l'incompetenza del giudice adito (art. 50 cod. proc. civ.), non si verifica l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, secondo il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., ma solo l'effetto interruttivo-istantaneo prodotto dall'atto con cui è stato iniziato il giudizio (con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di questo atto), ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, che pone una eccezione alla regola generale del precedente comma, applicabile in tutti i casi di estinzione, tra i quali rientrano quelli in cui alla sentenza, ancorché definitiva del giudizio davanti al giudice adito, deve seguire la prosecuzione del processo pena la sua estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)