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Sez. 3, Sentenza n. 17156 del 06/08/2007 (Rv. 598614 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Atto introduttivo del giudizio - Effetti - Durata - Passaggio in giudicato della sentenza con cui viene definito il giudizio - Effetti sul regime della prescrizione - Estinzione del processo - Mancata riassunzione davanti al giudice competente - Effetto interruttivo istantaneo - Proposizione del giudizio davanti al giudice competente - Anteriormente alla pronuncia d'incompetenza - Unicità del processo - Configurabilità - Conseguenze - Effetto interruttivo permanente riconducibile all'atto introduttivo del primo giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598614-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

Nel sistema delineato dall'art. 2945 cod. civ., l'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che definisce il giudizio. Quando il processo si estingue, invece, la prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo. Non può, pertanto, prodursi l'effetto interruttivo sospensivo enunciato nel citato art. 2945, comma secondo, quando un processo, all'esito di una pronuncia declinatoria della competenza, non sia tempestivamente riassunto, non potendo più ravvisarsi l'unicità del processo. Tuttavia, nel diverso caso in cui prima della declaratoria d'incompetenza la stessa domanda con le stesse parti venga proposta davanti al giudice competente (e non venga dichiarata la litispendenza), l'assoluta identità del secondo giudizio consente di ritenere unico il processo e, conseguentemente, prodotto l'effetto interruttivo permanente dalla data dell'atto introduttivo del primo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)