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Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 21/03/2003 (Rv. 561319 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Mancata tenuta, da parte del proprietario di animali destinati alla produzione di alimenti, del prescritto registro dei medicinali veterinari (art. 33 D.Lgs. n. 119 del 1992) - Ordinanza - ingiunzione - Opposizione - Competenza del tribunale - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561319-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

La competenza del giudice di pace per il giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione è esclusa quando la sanzione è applicata per violazione della norma (art. 33 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119) che impone al proprietario di animali destinati alla produzione di alimenti di tenere il registro dei medicinali veterinari, atteso l'inquadramento di tale sanzione tra quelle per la violazione delle disposizioni concernenti gli alimenti, riservate alla cognizione del tribunale ai sensi dell'art. 22 - bis, secondo comma, lett. e, della legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiunto dall'art. 98 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 119 art. 33, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 2, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)