Sez. 5, Sentenza n. 8627 del 15/04/2011 (Rv. 617559 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Richiesta di pagamento dell'IVA - In base a dichiarazione integrativa ex legge n. 413 del 1991 - Invito previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Necessità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di IVA, l'invito al pagamento, previsto dal comma sesto dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non costituisce atto prodromico ad ogni iscrizione a ruolo e di ogni avvio di procedura riscossiva e non deve essere emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni (e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'Amministrazione finanziaria e da questa fatte oggetto di pretesa attuativa), nonché, in via analogica, tutte le volte che il credito tributario abbia già un titolo, come avviene nel caso in cui la richiesta di pagamento sia avanzata dall'Amministrazione in base a dichiarazione integrativa presentata dal contribuente ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)