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Sez. 3, Sentenza n. 19357 del 18/09/2007 (Rv. 599391 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica - Riduzione della capacità di guadagno - Danno patrimoniale - Liquidazione - Presupposto - Prova del danno - Necessità - Onere probatorio a carico del danneggiato - Sussistenza - Criteri previsti dall'art. 4 della legge n. 39 del 1977 - Automaticità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599391-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

La liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno e, quindi, della produzione del reddito - per effetto della diminuita capacità lavorativa specifica determinata dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica - non può essere eseguita meccanicamente in base alle indicazioni della legge 26 febbraio 1977 n. 39, il cui art. 4 non impone alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare taluni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, la quale, in ogni caso, incombe al danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)