Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004 (Rv. 573109 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica - Riduzione della capacità di guadagno - Danno patrimoniale - Automatico obbligo di risarcimento del danneggiante - Esclusione - Prova del lucro cessante - Onere a carico del danneggiato - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Liquidazione - Criteri previsti dall'art. 4 della legge n. 39 del 1977 - Automaticità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n.39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica. (Nella specie il giudice di merito aveva liquidato, facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale, il danno patrimoniale del soggetto vittima di un sinistro stradale con postumi accertati - sotto il profilo del danno biologico - nel 75 per cento dell'integrità psicofisica, sulla base della presunzione che lo stesso, avendo documentato di esser stato lavoratore dipendente in qualità di cuoco fino a sei anni prima del sinistro, svolgesse tale attività nell'esercizio commerciale di cui era titolare. La S.C., nell'enunciare i principi di cui alla massima, ha cassato tale sentenza, non essendo stata fornita la prova che l'attore svolgesse l'attività di cuoco e non attività meramente imprenditoriale, né che avesse subito una contrazione del reddito in conseguenza dell'incidente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2727 novies, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)