Sez. 3, Sentenza n. 6658 del 19/03/2009 (Rv. 607241 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Riduzione della capacità di lavoro e di guadagno - Conservazione del livello di reddito goduto dalla vittima prima del sinistro - Sufficienza per escludere il diritto al risarcimento del danno - Esclusione - Valutazione della verosimiglianza di un danno futuro da anticipato pensionamento e perduta possibilità di incrementi patrimoniali - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
La sussistenza di un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, in conseguenza di lesioni personali, non può essere esclusa per il solo fatto che i redditi del danneggiato dopo il sinistro non si siano ridotti, in quanto il giudice deve altresì accertare se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento il reddito pregresso, comportino però una maggiore usura, e di conseguenza rendano verosimile un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa, ovvero precludano alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)