Sez. 3, Sentenza n. 45586 del 14/11/2024 Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287225-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Custode giudiziario - Omesso tempestivo avviso della violazione dei sigilli perpetrata da terzi - Configurabilità del delitto nella forma aggravata di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen. - Delitto di omessa denuncia - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
Integra il delitto di violazione dei sigilli aggravato dalla qualifica soggettiva dell'agente di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., e non quello di omessa denuncia previsto dall'art. 361 cod. pen., la condotta del custode giudiziario di un bene in sequestro cui siano apposti i sigilli che, inosservante del proprio dovere giuridico di impedire l'evento, omette di avvisare tempestivamente l'Autorità giudiziaria della loro violazione ad opera di terzi, sussistendo tra le indicate disposizioni incriminatrici un concorso apparente di norme, da risolversi attraverso il principio di specialità per addizione, posto che, in entrambe, la condotta è realizzata da un pubblico ufficiale e può consistere nell'omessa denuncia, ma solo nella fattispecie circostanziata di violazione di sigilli essa può essere posta in essere esclusivamente dal custode del bene.
Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 349 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)