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Sez. 1, Sentenza n. 6424 del 22/04/2003 (Rv. 562399 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Art. 1 - bis R.D. n. 929 del 1942 - Eccezioni al diritto di privativa - Utilizzazione commerciale del nome - Inclusione - Limite - Conformità ai principi della correttezza professionale - Necessità - Conseguenze - Pattuizione negoziale di divieto di atti confusori nell'uso commerciale del patronimico - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562399-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

Ai sensi dell'art. 1 - bis del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (aggiunto ad opera dell'art. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480), l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, eccezionale rispetto ai diritti di esclusiva sul marchio d'impresa registrato, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non deve avvenire in funzione di marchio; pertanto una pattuizione privata che riproduca il divieto di atti confusori consentendo l'uso commerciale del nome soltanto in funzione descrittiva, non contrasta con il precetto legale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)