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Sez. 2, Sentenza n. 1077 del 30/01/1995 (Rv. 490099 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Prestazione corrispettiva del contraente che ha proposto la domanda - Offerta ex art. 2932 cod. civ. - Condizione dell'azione - Possibile effettuazione in tutto il corso del giudizio - Risoluzione del preliminare - Riconvenzionale proposta dal convenuto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490099-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

L'offerta ex art. 2932 cod. civ. della prestazione corrispettiva da parte del contraente che abbia proposto la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, costituendo una condizione dell'azione (che è necessario ma anche sufficiente che sussista al momento della decisione), può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio, a nulla rilevando al riguardo che il convenuto abbia intanto proposto in via riconvenzionale la contrapposta domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento dell'attore, perché anche in tal caso rilevante e decisivo, ai fini della soluzione da adottare, è sempre e soltanto stabilire - e le conseguenziale implicazioni per la domanda di adempimento dell'attore e per quella contrapposta di risoluzione del convenuto discenderanno solo da tale decisione -, all'esito della valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti delle parti, su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro in forza del principio inadimplenti non est adimplendum.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)