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Sez. L, Sentenza n. 23685 del 23/11/2010 (Rv. 615565 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Rapporto con le disposizioni della legge n. 230 del 1982 - Inserimento in un medesimo sistema - Conseguenze in tema di proroga del contratto.
Stato
decisa il 2010-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615565-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che ha devoluto alla contrattazione collettiva la determinazione delle ipotesi in cui è consentita l'apposizione del termine al contratto di lavoro, si inserisce nel medesimo sistema della disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, con la conseguente applicazione, anche alle assunzioni a termine ai sensi del richiamato art. 23, delle limitazioni stabilite dall'art. 2 della legge n. 230 del 1962 alla proroga del contratto, che resta in ogni caso subordinata alla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)