Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006 (Rv. 588520 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Rapporto con le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 - Individuazione - Inserimento dei casi previsti dalla contrattazione collettiva nell'ambito del sistema generale delineato dalla legge n. 230 del 1962 - Permanenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, pur essendo stata attribuita dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 all'autonomia collettiva l'individuazione di ulteriori ipotesi di contratto a termine rispetto a quelle previste dalla legge base n. 230 del 1962, tuttavia tale facoltà non ha comportato l'introduzione nell'ordinamento di un tipo contrattuale diverso da quello disciplinato dalla stessa legge n. 230 del 1962 e sottratto dal suo ambito di applicazione, desumendosi ciò, in particolare, dalla circostanza che la regolamentazione delle proroghe è rimasta inalterata anche dopo l'emanazione della legge n. 196 del 1997, con la derivante permanente riconducibilità dei casi indicati dalla medesima contrattazione collettiva alle disposizioni dell'art. 2 della suddetta legge n. 230 del 1962.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)