diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4023 del 11/06/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205358 - 01

Nullita processuali - Atti abnormi | Nozione - Singolarità - Esplicazione di un potere fuori dei casi consentiti, oltre ogni ragionevole limite - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie in tema di giudizio direttissimo per reati concernenti le armi.
Stato
decisa il 1996-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205358-01

Nullita processuali - Atti abnormi

È atto abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. (Nella specie - instauratosi giudizio direttissimo per reati concernenti le armi - il Tribunale aveva pronunciato ordinanza con la quale aveva disposto la trasmissione degli atti al PM osservando che il giudizio direttissimo era stato promosso fuori dei casi di cui all'art. 449 cod.proc. pen. in quanto l'imputato, del cui arresto era intervenuta convalida, era stato presentato in udienza oltre il quindicesimo giorno, e ritenendo inoltre non applicabile l'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 non risultando alcun elemento di connessione con fatti di criminalità organizzata o mafiosa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal PM avverso la suddetta ordinanza, definendo "abnorme" l'impugnato provvedimento - in quanto aveva determinato una indebita regressione del processo allo stato procedimentale ponendosi in tal modo al di fuori della legge e dei poteri dalla stessa conferiti al giudice - e rilevando, altresì, che l'art. 12 bis della legge 7 agosto 1992 n. 356 dispone che per i reati concernenti le armi e gli esplosivi il pubblico ministero procede a giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 556 cod. proc. pen. salvo che siano necessarie speciali indagini).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 566 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)