Sez. 6, Sentenza n. 35828 del 25/09/2006 Cc. (dep. 25/10/2006) Rv. 235652 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI - TERMINI | Previsione del giudizio direttissimo per casi particolari - Cosiddetto giudizio direttissimo atipico - Limite temporale di instaurazione del rito - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI - TERMINI
Nel giudizio direttissimo atipico, previsto per casi particolari in assenza degli ordinari presupposti alternativi dell'arresto in flagranza e della confessione, trova comunque applicazione, ai fini della valida instaurazione del rito, la disposizione codicistica circa il limite temporale di quindici giorni a far data dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. (La Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale il tribunale aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando che il giudizio direttissimo per i delitti di resistenza, danneggiamento aggravato e lancio di materiale pericoloso nell'ambito di una manifestazione sportiva era stato instaurato oltre il termine di quindici giorni dall'arresto e dall'iscrizione della notizia di reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 450, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 8 bis, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)