Sez. 5, Sentenza n. 1776 del 20/03/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 210929 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca - Per successiva condanna patteggiata - Esclusione - Successiva applicazione della sospensione - Ostatività - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, quantunque la sentenza che segue al giudizio speciale ex art.444 cod. proc. pen. non ha natura di sentenza di condanna e non costituisce dunque titolo idoneo per la revoca della sospensione della pena precedentemente applicata, deve tuttavia affermarsi che la pena applicata all'esito del patteggiamento legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale, in quanto "applicando la pena", essa, sotto tale profilo, è equiparabile ad una pronuncia di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)