Sez. 4, Sentenza n. 4662 del 09/12/1999 Cc. (dep. 31/01/2000) Rv. 216518 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sospensione condizionale della pena concessa con sentenza patteggiata - Successiva sentenza di condanna pronunziata per fatto anteriore a seguito di giudizio ordinario - Revoca della sospensione precedentemente concessa - Ammissibilità - "Ratio".
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza di patteggiamento, può essere revocata qualora successivamente intervenga sentenza di condanna per fatto anteriore ex art.168, comma 2, cod. pen., pronunziata a seguito di giudizio ordinario (o nei casi di riti speciali a cognizione piena)attesoché la successiva condanna fa venir meno la prognosi favorevole che aveva consentito la prima applicazione del beneficio in questione.(In motivazione la S.C. ha precisato che, a differenza del giudizio sulla colpevolezza, il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è un giudizio a cognizione piena, come risulta dal tenore dell'art.444, comma 3, cod. proc. pen., che non pone limiti alla valutazione del giudice sulla concedibilità del beneficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)