Sez. 5, Sentenza n. 7303 del 11/05/2012 (Rv. 622686 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Ricorso avverso il silenzio - Rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso di somme versate a titolo d'imposta - Precedente decisione passata in cosa giudicata di inammissibilità del ricorso - Effetti - Preclusione della proposizione di un nuovo ricorso avente il medesimo oggetto - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Nel processo tributario il contribuente può riproporre il ricorso per ottenere dall'Amministrazione il rimborso delle somme che assume indebitamente versate a titolo d'imposta fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto, se la precedente domanda giudiziale sia stata dichiarata inammissibile, con sentenza passata in giudicato, per mancata formazione del silenzio-rifiuto, sia perché la statuizione sulla questione di rito, dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, sia perché il principio di consumazione fissato dall'art. 60 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto, è circoscritto a tale grado di giudizio, attese la collocazione della disposizione, la formula della sua rubrica e l'assenza di una corrispondente previsione relativa al processo di primo grado.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)