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Sez. L, Sentenza n. 92 del 06/01/1983 (Rv. 424897 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO EROGATA DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424897-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO EROGATA DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'art. 429 cod. proc. civ. che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria si applica ai soli crediti di lavoro e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali e, quindi, neppure all'indennità di fine servizio a carico del fondo di previdenza in favore del personale delle dogane. (Conf 4140/82, mass n 422119; (Conf 1347/79, mass n 397622; (Conf 1345/79, mass n 397619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 12/07/1912 num. 812, DPR 04/12/1956 num. 1572

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)