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Sez. 3, Sentenza n. 6154 del 19/06/1990 (Rv. 467831 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN APPELLO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NULLITÀ O INESISTENZA - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA EX NUNC - COSTITUZIONE SUCCESSIVA AL DECORSO DEL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467831-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN APPELLO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NULLITÀ O INESISTENZA - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA EX NUNC - COSTITUZIONE SUCCESSIVA AL DECORSO DEL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*

In tema di controversie devolute alla cognizione delle Sezioni specializzate agrarie, alle quali si applica il rito del lavoro, il solo deposito del ricorso in appello non è idoneo a radicare il giudizio in maniera definitiva indipendentemente dalla regolarità della successiva "vocatio in ius", essendo necessario anche questo secondo elemento per integrare la complessa fattispecie introduttiva, senza possibile sanatoria delle nullità, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. prov. Civ., in contrasto con i diritti quesiti; pertanto, ove la notificazione del ricorso in appello, e del pedissequo decreto che fissa l'udienza, sia nulla o inesistente perché, diretta a più parti processuali, sia stata eseguita mediante consegna di una sola copia all'unico loro procuratore, tale vizio, che resta sanabile dalla Costituzione dell'appellato con effetto "ex nunc", nel caso in cui ne venga eccepita l'esistenza, ma non è possibile di convalidazione mediante rinnovazione ordinata dal giudice, comporta che ove la detta Costituzione avvenga dopo che sia decorso il termine per proporre l'impugnazione, quest'ultima deve essere dichiarata inammissibile. (V 715/90, mass n 465117; (V 176/89, mass n 461392; (V 348/89, mass n 461482; (V 2166/88, mass n 458808).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)